La costituzione fasulla delle persone giuridiche
Esistono due tipi di credito: il “credito in restituzione” ed il “credito da obbligazione”. Il credito societario è detto “credito da obbligazione”. Ogni obbligazione scaturisce da contratto o da legge. Ambedue queste scaturigini risultano però insensate, e di conseguenza risulta insensato anche ogni trasferimento di proprietà alla cosiddetta “persona giuridica”.
Quanto segue mostra tali insensatezze.
Se l’obbligazione scaturisse semplicemente da un contratto si avrebbe a che fare con un contratto. Così non è. Infatti si ha che fare con una complessità contrattuale.
Il pensiero debole del materialismo giuridico attuale, sorvolando su tale complessità - peraltro osservata come “negozio complesso”(1) da studiosi che ancora sapevano riflettere - omette di percepire che tale “contratto” è formato perlomeno da due contratti: il primo è quello dei soci fra loro, il quale dovrebbe costituire la cosiddetta “persona giuridica” o società; il secondo è invece quello fra i soci e la già costituita società stessa (o “persona giuridica”).
L’omissione della percezione di tale “negozio complesso” impedisce di fatto di constatare che esso è insensato: il contratto più che accordare i contraenti, crea magicamente uno dei contraenti!
In un contratto sensato infatti le parti contraenti devono preesistere al contratto stesso. Non può un contratto creare uno dei contraenti! D’altra parte, se fosse vero che è il patrimonio a far scaturire uno dei contraenti (per es., la società), come è possibile che il patrimonio faccia scaturire al contempo pure l'oggetto della loro obbligazione contrattuale? Come si può ritenere sensata questa possibilità se si ammette che il patrimonio sia elemento essenziale della società?
Inoltre è un dato di fatto importante che in ogni contratto vi sia necessariamente un contrasto o almeno una distinzione di interessi. Come si può ritenere sensato allora che l'interesse economico di una società sia in conflitto, o comunque sia diverso da quello dei soci che la compongono? La maggior parte degli attuali politici si riempie la bocca, accusandosi fra loro, col cosiddetto “conflitto di interessi”. Però non si osserva che la funzione stessa del contratto è qui proprio quella di generarlo. Infatti, come ogni diritto, la proprietà è un interesse giuridicamente protetto. Quindi, se si attribuisce ad una società considerata “persona giuridica”, la capacità di possedere un suo diritto di proprietà, implicitamente si ammette che essa abbia un interesse patrimoniale proprio, diverso da quello dei soci. Ma ammettendo ciò, si dovrebbe pure ammettere che essa non può essere in grado di perseguirlo, dato che la sua attività ad altro non mira che al soddisfacimento dei soci medesimi, e dato che essi, in ragione delle loro quote di credito, risultano creditori di tutto il patrimonio e di tutti gli utili! Non è forse vero che il credito dei soci è sempre ed in ogni momento pari all'ammontare del patrimonio sociale, qualunque ne sia il valore (anche se uguale a zero, o consistente in un valore negativo, cioè in una perdita)? Ma se ciò corrisponde a verità, la società, non potendo mirare ad arricchirsi per proprio conto, per quale interesse dovrebbe agire, se nello stesso momento in cui nasce è già in grado di soddisfare il credito dei soci?
Se si ammette che la società ha interesse ad agire, si deve anche ammettere che essa non può essere capace di diritti patrimoniali, cioè portatrice di un mio diritto patrimoniale in quanto socio.
Se si ammette che la società è capace di arricchimento, e cioè di un interesse patrimoniale proprio, allora non può essere capace di attività, dato che le manca l'interesse a perseguire uno scopo (e nessun altro scopo le è concesso) in quanto lo ha già raggiunto in partenza: la possibilità di soddisfare il credito dei soci.
La “persona giuridica” (società) potrà anche agire a beneficio dei soci, ma è insensato, in quanto contraddittorio, pretendere che essa possa avere interesse ad "arricchirsi" per conto altrui.
Ecco perché è per me insensato che il credito dei soci possa scaturire da obbligazione contrattuale.
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(1) cfr. Alfredo Rocco, “Principi di diritto commerciale”, note 97 e 98, pag. 368, Torino, 1928. Famoso giurista, ministro di grazia e giustizia dal 1925 al 1932, A. Rocco (1875-1935), fu l’autore del codice penale (Codice Rocco, ancora in vigore, sia pure con numerose modifiche) ed del codice di procedura penale del 1930; Francesco Maria Dominedò, "La costituzione fittizia delle anonime", in "Studi in onore di Cesare Vivante”, vol. II, pag. 679, Roma. Dominerò, docente di diritto all’Università di Roma, fu ministro agli Esteri nel governo De Gasperi del 1951; Giacinto Auriti "La società di capitali come strumento di dominazione economica. Orientamenti per una riforma della società anonima" in A. A. "L'occulta strategia della guerra senza confini. Società mitica e società organica sulla frontiera della guerra fredda", Ed. Centro di Studi Politici e Costituzionali, Rimini, 1972.


1 Comments:
Gentile Nereo, mi chiamo Daniele Asunis, ho 27 anni e Ti leggo da tempo. Sei per me un Sacro modello di Intelligenza. Grazie.
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